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Le conclusioni sul Decreto Urbani: è legge , ma con molte modifiche

 a cura di Gianni

01.06.2004

 

L’iter parlamentare

E’ arrivato a conclusione, con la sua conversione in legge, l’iter parlamentare del decreto legge Urbani. E’ opportuno ricordare (per l’ennesima volta) che un decreto legge è un provvedimento legislativo d’urgenza che assume il governo , ma che , trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione, perde efficacia ab origine se il parlamento non lo converte in legge. Ma procediamo con ordine riassumendo la travagliata nascita del provvedimento in oggetto; per approfondire l’evoluzione del testo normativo si vedano i precedenti articoli ( Approvato il Decreto Urbani: colpita la pirateria cinematografica e La pubblicazione del Decreto Urbani conferma le anticipazioni ).

Il provvedimento normativo aveva ad oggetto il sostegno dell’attività cinematografica (di cui non ci siamo mai occupati) e, almeno inizialmente, il contrasto dello scambio telematico di sole opere cinematografiche. Tale provvedimento aveva scatenato malumori, in fase redazionale, anche tra le fila del governo costringendo il Ministro Urbani a posticiparne la presentazione in consiglio dei ministri. Essa si ebbe, con la contestuale approvazione del decreto, solo il 12 marzo 2004: la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale qualificò l’atto come decreto legge 22 marzo 2004 n. 72, “Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo”. Il decreto passava quindi al vaglio della Camera dei Deputati (per la conversione in legge, come sopra esposto) che, in data 31 marzo 2004, a seguito di questioni pregiudiziali, non procedeva nell'esame del provvedimento. Esso era inviato, per una riformulazione, alla Commissione cultura la quale accoglieva, anche, alcuni suggerimenti a seguito dell’audizione dei providers, delle compagnie telefoniche (Telecom, Fastweb), della Siae e delle associazioni dei consumatori. Il testo tornava in aula per essere approvato il 22 Aprile 2004; passava al Senato che lo licenziava in via definitiva, previa analisi della propria commissione cultura, in data 18 Maggio 2004. In realtà maggioranza ed opposizione avrebbero voluto apportare modifiche al testo, ma, essendo il decreto in scadenza il 22 maggio (terminavano i 60 giorni di validità), hanno accelerato l’approvazione previa assicurazione di un futuro intervento correttivo alle norme (probabilmente in occasione del decreto annuale sui Beni culturali).

Il testo definitivo della normativa è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 119 del  22-5-2004 come LEGGE 21 maggio 2004, n. 128 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo”.  

 

Il testo di legge

Di seguito il testo dell’art.1 del decreto, come modificato, recante le disposizioni in tema di contrasto alla diffusione telematica abusiva d’opere  dell'ingegno. Le seguenti disposizioni sono già in vigore dal giorno 23 maggio 2004.

 

Estratto dell’Allegato, parte generale, Gazzetta Ufficiale n° 119 del  22-5-2004

(LEGGE 21 Maggio 2004, n. 128)

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN. SEDE DI. CONVERSIONE AL

DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2004, N. 72

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

   "Art. 1. - (Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di  opere  dell'ingegno). - 1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di  reprimere  le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema  di  reti  telematiche  di  un'opera dell'ingegno, o parte di essa,  e' corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli  obblighi  derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì  l'indicazione  delle  sanzioni  previste, per le specifiche violazioni,  dalla  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e  successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono  definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro  delle  comunicazioni,  sulla base di accordi  tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni  delle  categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto,   l'avviso  deve  avere  comunque  caratteristiche  tali  da consentirne   l'immediata   visualizzazione.  Sono  fatti  salvi  gli articoli  71-sexies, 71-septies e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n.  633,  e  successive  modificazioni, nonché quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633,  e  successive  modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".

3. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633,  e  successive  modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

"a-bis)  in  violazione  dell'articolo  16,  per  trarne profitto, comunica  al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante  connessioni  di  qualsiasi  genere,  un'opera  dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;".

4.   II   Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del  Ministero dell'interno  raccoglie  le  segnalazioni  di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e   successive   modificazioni,   assicurando   il  raccordo  con  le Amministrazioni interessate.

5.  A  seguito  di  provvedimento  dell'autorità  giudiziaria,  i prestatori  di  servizi  della  società dell'informazione, di cui al decreto  legislativo 9 aprile 2003,. n. 70, comunicano alle autorità di    polizia    le    informazioni   in   proprio   possesso   utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

6.  A  seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, per le violazioni  commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori  di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli  articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.  70,  pongono  in  essere  tutte  le  misure  dirette  ad impedire l'accesso  ai  contenuti  dei  siti  ovvero  a  rimuovere i contenuti medesimi.

7.  La  violazione  degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' punita con  una  sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000 euro.  Alle  violazioni  di  cui  al comma 1 si applicano le sanzioni previste  dall'articolo  21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

8.  All'articolo  39,  comma  1,  del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

"d)   memorie   digitali   idonee  per  audio  e  video,  fisse  o trasferibili,  quali  flash  memory  e  cartucce  per  lettori  MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte";

b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:

"h-bis)  apparecchi  esclusivamente destinati alla masterizzazione di  supporti  DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore".

9.  All'articolo  71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati  nel  comma  1.  I  predetti soggetti devono presentare alla Società  italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione  dalla  quale  risultino  le  cessioni  effettuate  e i compensi  dovuti,  che  devono essere contestualmente corrisposti. In caso  di  mancata  corresponsione  del  compenso,  e' responsabile in solido  per  il  pagamento  il  distributore  degli  apparecchi o dei supporti di registrazione.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  al  doppio  del  compenso dovuto,   nonché,  nei  casi  più  gravi  o  di  recidiva,  con  la sospensione    della    licenza    o   autorizzazione   all'esercizio dell'attività  commerciale  o  industriale  da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa"".

 

Le novità definitive (o quasi) del decreto in tema di diritto d’autore

Il testo è profondamente cambiato rimanendo ben poche delle disposizioni originali.

Innovativo quanto introdotto al primo comma. Si occupa dell’immissione in rete d’opere dell’ingegno; si noti la portata generale della norma non più limitata alle sole opere cinematografiche: ora l’oggetto è tutto ciò che è protetto dal diritto d’autore (art. 2575 codice civile; ad.es. opere cinematografiche, musicali, teatrali, letterarie, software, banche dati, ecc.). Con l’introduzione in rete di tali opere dovrà apparire un messaggio recante l’indicazione dell’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi nonché l'indicazione  delle  sanzioni  previste, per le specifiche violazioni,  dalla  legge  22  aprile  1941,  n.  633 (legge sul diritto d’autore). Tale avviso può essere inteso come un “sostituto telematico del bollino Siae”, mancando il quale s’incorrerà nelle sanzioni che vedremo poco oltre. Le specifiche tecniche per la visualizzazione di tale avviso saranno disposte quanto prima con apposito decreto.

Sono fatti salvi da tale primo comma gli artt. 71-sexies, 71-septies e 174-ter della legge n.  633/1941 (legge sul diritto d’autore). I primi due sono articoli fondamentali del CapoV - Sezione II  sulla riproduzione privata ad uso personale degli audiovisivi. E’ qui opportuno ricordare che l’art.71-sexies, 4°comma consente la realizzazione di una copia di sicurezza personale di tali materiali, salvo le eventuali problematiche già analizzate in altra sede (vedi  “Diritto d'autore: e la copia di backup?”). Ciò non toglie che la “nota informativa” riguardi tutte le opere e non solo gli audiovisivi.

La mancanza dell’informativa appena analizzata denoterà un’inosservanza delle disposizioni sul diritto d’autore che farà incorrere l’utente che scarichi per via telematica il materiale, ad uso personale, nelle sanzioni del terzo articolo richiamato (art.174-ter): una sanzione amministrativa di 154 euro (che possono aumentare fino a 1032 in caso di particolare gravità o recidiva) e le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

Il secondo e terzo comma riguardano il fronte penale della normativa. Le disposizioni in tema di pear-to-pear (P2P) sono, infatti, profondamente cambiate rispetto ai testi precedenti; è scomparsa l’apposita modifica che riconduceva tale pratica ad una sanzionabilità in via amministrativa (vale a dire ex. art.174-ter).

Il secondo comma afferma che « al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633,  e  successive  modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto" ». Non si tratta di una modifica di poco conto. Innanzi tutto è opportuno ricordare che tale art.171-ter si occupava esclusivamente di sanzionare penalmente (con la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 2500 a 15000 euro circa) le violazioni in esso tipizzate, riguardanti i soli audiovisivi, nel caso di un loro uso non personale e a fini di lucro (cioè commerciale).

La differenza fra fine di lucro e profitto è già stata giurisprudenzialmente affrontata, quanto meno in tema di duplicazione del software, in occasione di un analogo mutamento (dalla dicitura “fine di lucro” a “trarne profitto”) dell’art.171-bis. Il “fine di lucro” si sarebbe configurato solo in caso di un vantaggio economico tratto dalle illecite duplicazioni di software: doveva esserci accrescimento diretto del patrimonio e non solo un risparmio di spesa. Viceversa la dicitura “profitto” avrebbe avuto ad oggetto anche un semplice risparmio di spesa (accrescimento indiretto del patrimonio) tipico dell’attività di duplicazione, ad uso personale, del privato. Quindi il “profitto” avrebbe un’accezione più vasta del semplice “fine di lucro”. Tali definizioni, molto semplificate viste le numerose sfumature presenti in giurisprudenza e dottrina, non sono granitiche ma altalenanti. Spesso, infatti, più che di sfumature vi sono sentenze contraddittorie fra loro: il reato si configurava solo secondo l’interpretazione data. Prendendole per buone, però, questo condusse, per un certo periodo, a considerare reato anche la detenzione personale (senza intenti commerciali, quindi) di software di cui non si possedeva l’originale. In realtà oggi l’abusiva duplicazione, riproduzione, acquisto o noleggio di software, anche per via telematica, purché ad uso personale, non può più configura un reato essendo stata introdotta un’articolata sanzione amministrativa attraverso l’art.174-ter poco sopra ricordato. L’interpretazione dei termini “fine di lucro” e “profitto”, passate in secondo piano in tema d’uso personale grazie all’odierno art.174-ter (ed al suo predecessore che ha modernizzato, l’art.16 legge 248/2000), riemergo in tema di P2P.

Tornando alle disposizioni in oggetto, le modifiche terminologiche fin qui viste preludono all’introduzione operata dal terzo comma del decreto. Esso dispone che al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633,  e  successive  modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:"a-bis)  in  violazione  dell'articolo  16,  per  trarne profitto, comunica  al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante  connessioni  di  qualsiasi  genere,  un'opera  dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;".

Tale disposizione, a prima vista, sanziona penalmente la pratica del P2P con cui si violano opere dell’ingegno in senso lato e non più i soli audiovisivi. Quindi l’articolo 171-ter, a seguito di tale novellazione, non si occupa più della sola tutela penale degli audiovisivi comprendendo, anche, una disposizione di portata generale.

L’affermazione che sempre più spesso è fatta e secondo cui il P2P è oggi sanzionato penalmente non si può dire che sia sbagliata, ma sicuramente è imprecisa e va analizzata. Affinché l’utilizzo di un software per lo scambio di file illecitamente detenuti configuri reato devono esservi, come recita chiaramente l’incipit dell’art.171-ter, due elementi: un profitto ed un uso non personale del materiale.

Sul profitto ci si è già soffermati, ma è opportuno ribadire che tutto dipende dall’interpretazione che il giudice da di tale termine. In tal senso si deve ricordare che l’interpretazione giurisprudenziale deve tenere conto anche, e sopratutto, della volontà del legislatore: né il governo, né la maggioranza, né l’opposizione sono dell’opinione di configurare un reato per un uso “domestico”(vale a dire senza fini commerciali) del P2P. In tal senso è stata anche annunciata la volontà di ripristinare la dicitura “fine di lucro” per evitare interpretazioni formalmente corrette ma maliziose se non abnormi della disposizione. Non ci sarebbe, quindi, da stupirsi se si leggesse in una futura sentenza che non si configura profitto nella detenzione e scambio con software P2P di materiale illecitamente detenuto.

D’altra parte ciò che rende normalmente applicabile la sanzione amministrativa (art.174-ter) anziché quella penale (es. artt.171-bis; 171-ter) è l’uso solo personale (senza fini commerciali) del materiale. Qui entra in gioco il funzionamento dei software P2P. Alcuni di essi consentono, infatti, di scaricare materiale (ipotizziamo illecito nel nostro caso) anche senza condividere nulla con gli altri utenti. Se s’impiega così il software, si può dire che si commette un reato? Se vogliamo dare un’interpretazione rigorosa di “profitto”, qui tale requisito (il primo) è soddisfatto perché vi è un risparmio di spesa (non si compra la canzone, il video o il software che scarico illecitamente). Ma il secondo requisito, l’uso non personale, non è soddisfatto: non condivido nulla con gli altri, quindi non soddisfo tale condizione (l’uso é personale) e non vi è reato. Si riceverà solo una sanzione da 154 a 1032 euro (art.174-ter). E’ pur vero che si tratta di un’ipotesi più di scuola che altro poiché contraddice la natura stessa del P2P, ma  d'altra parte è pur vero che tali sistemi funzionano su scala mondiale ed ogni paese ha normative diverse, quindi nulla è da escludere. Va ricordato, però, che  alcuni software P2P (es. eDonkey) mettono in ogni modo in condivisione i file durante la fase di scaricamento (quindi vi è un uso non personale del materiale); in tal caso entrambi i requisiti sarebbero soddisfatti e si potrebbe configurare il reato in oggetto: reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 2500 a 15000 euro circa (consultare anche Andrea Rossato in Punto Informatica).

Possiamo riassumere due tipologie di situazioni.

- In conclusione,  con lo scaricamento da reti telematiche (es. siti internet) d’opere dell’ingegno in violazione delle norme sul diritto d’autore, ma per uso solo personale,  s’incorrerà, come prima, nelle sanzioni pecuniarie ex art.174-ter (da 154 a 1032 euro). Si tenga poi presente che i siti italiani dovranno essere provvisti del nuovo ”avviso elettronico” di cui sopra altrimenti vi sarà in ogni modo una violazione.

 - In caso d’uso di software P2P senza la condivisione del materiale illecito (neppure in fase di scaricamento) le sanzioni saranno nuovamente quelle ex art. 174-ter. Se vi fosse condivisione di tale materiale illecito, si configurerebbe, con tutta probabilità, il reato tipizzato dalla nuova lettera a-bis), 2°comma, art.171-ter: comporterebbe reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 2500 a 15000 euro circa.

 

Si alleggerisce la posizione dei providers

Altre modificazioni anche nel prosieguo dell’art.1, in particolar modo per i providers internet. Modificato, ovviamente, il vecchio comma 5 del decreto che prevedeva attività di contrasto dei comportamenti sanzionati dagli scomparsi commi 2-bis e 2-ter dell’art.174-ter. L’attività di contrasto resta però prevista nel nuovo comma 6, ora su segnalazione della sola autorità giudiziaria, per le violazioni di cui si occupa il decreto. L’attuazione di misure atte ad impedire l’accesso ai siti o a rimuovere i contenuti illeciti spetta ai prestatori di servizi della società dell'informazione da cui sono esplicitamente esclusi i fornitori di connettività (providers). E’ fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui si è già parlato ( vedi “La pubblicazione del Decreto Urbani conferma le anticipazioni”).

Da notare l’abrogazione del vecchio comma 6 che prevedeva per i prestatori di servizi della società dell'informazione (prevalentemente i providers) che fossero venuti a conoscenza della presenza di contenuti idonei ad integrare le violazioni commesse per via telematica" di "informarne con immediatezza il Dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno o l'autorità giudiziaria". Viene definitivamente meno l’idea dei providers in funzione di poliziotti del copyright.

Il comma 7 presenta le precedenti sanzioni da 50000 a 250000 euro, a carico dei prestatori di servizi della società dell'informazione, per la violazione di quanto previsto ai nuovi commi 5 e 6.

Tale comma impone una nuova sanzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni del comma 1 che prevede l’esposizione “dell’avviso elettronico” in tema di diritto d’autore. Sono richiamate le sanzioni dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70: il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro e nei casi di particolare gravita o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati.

 

Nuove tasse e balzelli

Al comma 8 troviamo, novità assoluta, una modifica all'articolo 39, comma 1,  del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68: si tratta di quella splendida norma che non tutti conoscono, ma che è responsabile della c.d. “tassa sui cd”. Definizione riduttiva perché di balzelli ne impone ben più d’uno. Qui, venendo incontro agli utenti digitali, è sostituita la precedente lettera d) [memorie digitali dedicate audio, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per 64 megabyte] imponendo una pari imposta, ma gravante su dimensioni di memoria certamente più capiente: 0,36 euro per 1 gigabyte. Un ripensamento di non poco conto.

Il legislatore se con una mano ci da con l’altra si riprende. E’ introdotta, allo stesso articolo, una nuova lettera h-bis) che impone una tassa del 3% dei prezzi di listino d’apparecchi  esclusivamente destinati alla masterizzazione di  supporti  DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione.

Il nuovo comma 9, che poco ci interessa, novella l’art.71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633: si tratta della disposizione che giustifica i balzelli di cui poco sopra all’art.  39,  comma  1,  del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68. Sono sostituiti i commi 3 e 4 dell’art.71-septies che riguardano chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato gli apparecchi e i supporti esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi. Mentre prima il compenso era dovuto da chi fabbricava o importava nel territorio dello Stato tali apparecchi e i supporti per fini commerciali , la nuova dicitura è più generale: si tassa chi compie tali attività per trarne profitto. Vengono poi introdotte, in caso di violazione, sanzioni pari al doppio del dovuto e, nei casi più gravi, sospensione o ritiro delle licenze.

 

Le impressioni e le future modifiche

Definire il testo finale del decreto una mostruosità sarebbe una grave offesa nei confronti di quest’ultima. La legge così approvata non è piaciuta a nessuno neppure in parlamento; lo stesso Ministro Urbani, rivolgendosi ai senatori sollecitando la rapida approvazione del decreto in scadenza, assicurava che di qui a pochi mesi sarebbero stati apportati correttivi e quindi concludeva dicendo: «Chiedo al Senato il sacrificio di legiferare come tutti sappiamo che non si debba fare». Sempre il ministro ha affermato che «è evidente la necessità di sostituire l’infelicissima espressione “per trarne profitto” nel testo varato dalla Camera per tornare alla locuzione originaria “per fine di lucro”». Da rimuovere la tassa su masterizzatori e software di masterizzazione come pure l'obbligo di apporre "avviso elettronico", su tutti i materiali protetti da diritto d'autore circolanti in rete. In sostanza non c’è nulla che vada bene.

Per rivedere questa pedestre normazione (forse vi sarà una nuova legge ad hoc) è stato approvato dal Senato, contestualmente alla legge Urbani, un ordine del giorno che ha portato alla formazione una Commissione ministeriale su Internet e relative questioni. Si spera dia contributi maggiormente lungimiranti, per contrastare la pirateria informatica, rispetto al tentativo di incarcerare i ragazzi che scarichino mp3 ed altro con software P2P.

Se quanto fin qui detto non bastasse ad inquadrare l’erronea direzione presa in parlamento dalla legge Urbani si potrà ricordare una lettera aperta inviata dal mondo accademico al ministro dei Beni Culturali, Giuliano Urbani, e a quello all'Innovazione ,Lucio Stanca. Tale testo, risalente alla metà di maggio, sollecitava un’inversione di rotta nell’impiego di sanzioni penali imposte al P2P praticato, prevalentemente, da dei ragazzi. Profonda sarà la loro delusione visto il prodotto finale.

Finiamo dicendo che il governo, con l’avallo di maggioranza ed opposizione, ha già presentato in parlamento un disegno di legge che modifica la legge Urbani. Prevede la cancellazione delle sanzioni penali per l'uso di file protetti con software P2P e cancella i nuovi balzelli su masterizzatori e software di masterizzazione. Se ne parlerà dopo le elezioni europee; speriamo in bene.

 

Credo e spero che, dopo la lettura di queste mie elucubrazioni, il famigerato decreto Urbani abbia perso il suo alone di mistero per mostrarsi ai vostri occhi con i propri contorni di dubbio gusto. Se avete avuto la pazienza di leggermi fin qui, forse vorrete buttare un occhio anche alle future evoluzioni, che si spera di poter commentare quanto prima (se le comprenderò!), su quest’ottimo sito.

 

Gianandrea Vigilante.

 

 Link utili:

Legge Urbani (L. 21 maggio 2004, n. 128)

http://www.filodiritto.com/notizieaggiornamenti/30maggio2004/legge128conversionedlaudiovisivi.htm

DL Urbani, tra le sanzioni il carcere

http://punto-informatico.it/p.asp?i=47897&p=2

I docenti scomunicano il DL Urbani

http://punto-informatico.it/p.asp?i=48243

Roma vara la Legge Urbani

http://punto-informatico.it/p.asp?i=48267

Una Commissione per capire internet

http://punto-informatico.it/p.asp?i=48340

Da Passigli a Urbani l'arroganza del legislatore

http://www.interlex.it/copyright/urbani5.htm

Le avvisaglie di un nuovo disegno di legge

http://punto-informatico.it/p.asp?i=48435

 

 

 

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