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Approvato il Decreto Urbani: colpita la pirateria cinematograficaa cura di Gianni 14.03.04 La bozza di articolo contro la pirateria cinematografica.Del diritto d’autore e delle sanzioni per la sua violazione abbiamo già accennato in precedenza (vedi. “Diritto d'autore: e la copia di backup?”). Affrontiamo ora il problema di alcune sanzioni più in dettaglio vista l’approvazione , nel consiglio dei ministri di venerdì 12 marzo 2004, del così detto Decreto legge Urbani. Per chi non seguisse la politica, Urbani è il Ministro per i Beni Culturali e ha fatto approvare un testo riguardante l’attività cinematografica comprendente un articolo dedicato al contrasto della diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e assimilate. Prima di continuare, quindi, è bene sottolineare che le norme qui analizzate riguardano solo ed esclusivamente il materiale cinematografico a assimilati. Il decreto legge non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel momento in cui scrivo, quindi, non è ancora norma dello Stato anche se lo diverrà presto; dipende solo da quale ne sarà il contenuto. Qui di seguito faremo riferimento alla bozza disponibile in rete, eventualmente riesaminando il tutto nel caso di divergenze con il testo definitivo.
Si tratta di un articolo , composto di 7
commi, probabilmente rubricato come “Misure di
contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e
assimilate”.
“1. Al comma 2 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunta la lettera a-bis): "a-bis) in violazione dell’articolo 16, mette a disposizione del pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un’opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d’autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere;". “
Viene aggiunta la lettera a-bis) ai comportamenti sanzionati. Occorre rilevare che la disposizione è superflua perché l’illecito era già rientrante nella più ampia previsione della lettera a) dello stesso articolo 171-ter :
“1.È
punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire
chiunque a fini di lucro:
In sostanza con la nuova disposizione si sanziona ancora più esplicitamente, con la reclusione sempre da sei mesi a tre anni e multa da 2500 a 15000 euro circa, coloro i quali , a fini non personali (leggi commerciali) , mettono a disposizione del pubblico per via telematica ( siti, P2P, ecc.) opere cinematografiche. Il secondo comma del decreto, invece, interviene sulla norma che inquadra gli illeciti amministrativi, e cioè l’articolo 174-ter legge 633/1941, inserendo due nuovi commi:
“2. All’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4: "3. Chiunque, in violazione dell’articolo 16, mette a disposizione del pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un’opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d’autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un’opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo. La sanzione amministrativa è aumentata a euro 2000 se le violazioni di cui al presente comma sono commesse mediante l’uso di comunicazioni criptate o con modalità idonee ad occultarle. 4. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.".
La disposizione va a sanzionare un comportamento già perseguibile prima ai sensi del comma 1 dello stesso art.174-ter , anche se vi sono modifiche in qualche modo rilevanti rispetto a quanto non sia accaduto per l’immutata sede penale. Occorre subito precisare che le sanzioni in oggetto sono di tipo amministrativo, cioè comportanti ,prevalentemente , una multa che è stata incrementata. Sono rivolte a coloro che mettono a disposizione o fruiscono di una opera cinematografica per via telematica a fini personali (quindi non commerciali). E’ rivolta , in sostanza, a coloro che non sono perseguibili penalmente ai sensi dell’articolo 171-ter come modificato dal comma 1 del decreto Urbani poco sopra esaminato. La sanzione pecuniaria prevista è di euro 1500 che salgono a 2000 se le violazioni sono commesse mediante l’uso di comunicazioni criptate o con modalità idonee ad occultarle. Sono anche previste la confisca degli strumenti e del materiale e la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo. In caso di soggetti che promuovono o incentivano la diffusione delle condotte sanzionate ( es. coloro che amministrano una rete P2P) essi sono puniti con una multa di 2000 euro e sanzioni accessorie. E’ evidente che se la sanzione di 1500 euro fosse comminata per ogni singola violazione di opera cinematografica si avrebbe un assurdo inasprimento esponenziale rispetto alla previsione precedente di 154 euro; tenuto anche conto del secondo comma dell’art.174-ter che comminava una multa di massimo 1032 euro in caso di comportamento recidivo o particolarmente grave. Sicuramente chi ha redatto maldestramente la norma voleva una lettura più realistica e riduttiva della nuova sanzione: una multa di 1500 euro in presenza di una o più opere cinematografiche violate.
Le nuove norme sono state considerate un vero a proprio attacco alle comunità di P2P cioè chi , secondo la norma, “mette a disposizione del pubblico per via telematica, [anche] mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un’opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d’autore”. L’ostacolo più grande a tali attività, comunque, non è probabilmente solo nelle sanzioni penali o amministrative appena analizzate, ma nei commi successivi del Decreto Urbani che hanno come principali destinatari gli ISP (Internet Service Provider). Al terzo comma troviamo stabilito che:
“3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell’articolo 171-ter e di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.”
Il quarto sancisce che :
“4. A seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle Autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all’individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. Sono risolti di diritto i contratti tra i fornitori di connettività e di servizi e soggetti che si siano resi responsabili delle violazioni introdotte ai commi 1 e 2.”
Vi è ,quindi, un ovvio dovere di collaborazione , dietro richiesta dell’autorità giudiziaria , da pare dei providers con la Polizia al fine stroncare le attività illecite. Interessante la previsione della risoluzione di diritto dei contratti intercorrenti fra provider e soggetti sanzionati ai commi 1 e 2 del decreto. In altri termini, il soggetto che risulti colpevole di violazioni ,anche solo amministrative, in merito ad opere cinematografiche vedrà venir meno il suo contratto di connessione ad internet o di altri servizi, come la fornitura di spazi web. Il quinto comma recita:
“5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l’accesso ai siti o la rimozione dei contenuti segnalati.
I providers dovranno impedire l’accesso o rimuovere il materiale incriminato previa la semplice richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno. Dipartimento che , invece, dovrà essere informato dai fornitori di connettività (ISP) nell’ipotesi in cui venissero ad avere una conoscenza effettiva (non sembrerebbero sufficienti dei meri sospetti) di violazioni previste ai commi 3 e 4 del novellato articolo 174-ter (illeciti amministrativi) o alla lettera a-bis) dell’art. 171-ter (illeciti penali); ciò in forza del sesto comma del decreto: “6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all’articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all’articolo 174-ter, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.” L’ultimo comma, il settimo, non è meno importante dei precedenti, anzi; pone rilevanti sanzioni per gli ISP che violassero gli obblighi appena illustrati: “7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro.” Le disposizioni dei commi dal quarto al sesto pongono in capo agli ISP due precisi obblighi: uno di collaborazione ed uno di informazione rispetto alle pubbliche autorità. Questo ,però, non mi pare possa comportare (per usare le parole del legislatore comunitario in una materia analoga come l’e-commerce , art. 15 direttiva 31/2000) “un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.” La violazione dei suddetti obblighi è però pesantemente sanzionata : la collaborazione degli ISP dovrebbe essere assicurata.
Polemiche e precisazioni.L’approvazione del decreto è stata causa di numerose obbiezioni, non solo da parte dei sostenitori ad oltranza del P2P, ma anche di coloro che sono schierati sul fronte opposto. Ricordiamo quelle della FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) , che accusa il decreto di incostituzionalità (riferendosi probabilmente, con leggerezza, al principio di uguaglianza dell’art.3 Cost.) perché non contempla sanzioni per la pirateria musicale. Ancora, la AIE (Associazione Italiana Editori) rivendica una estensione della normativa in oggetto a tutte le opere dell’ingegno. Quale che sarà l’esito dello scontro, una cosa è certa: verificheremo il reale contenuto del decreto al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale tenendo sempre presente di cosa si tratta. Intendo dire che un decreto legge , ex art.77 cost., è un provvedimento d’urgenza che ha vigenza per soli 60 giorni, dopo i quali o è convertito in legge o perde efficacia fin dall’inizio (come se non fosse esistito, in pratica). Come ha sottolineato lo stesso Ministro Urbani, rispondendo alle critiche mossegli, si tratta di un “esperimento” ; a seconda degli esiti potrebbe essere formulata una norma anche più ampia volta a tutelare l’ambito musicale. Oppure ,cosa che forse il ministro non gradirebbe ma che sembrano sperare in molti, potrebbe tutto cadere nel vuoto.
Riepilogando le norme.Per concludere è forse opportuno riportare come risulteranno, probabilmente, gli articoli novellati dai primi due commi del Decreto Urbani riguardanti le sanzioni penali ed amministrative: Art. 171-ter (Legge 633/1941)
1. È punito,
se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque
a fini di lucro:
2. È punito
con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta
milioni di lire chiunque: 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La
condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Art. 174-ter (Legge 633/1941) 1.Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. 2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 3. Chiunque, in violazione dell’articolo 16, mette a disposizione del pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un’opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d’autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un’opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo. La sanzione amministrativa è aumentata a euro 2000 se le violazioni di cui al presente comma sono commesse mediante l’uso di comunicazioni criptate o con modalità idonee ad occultarle. 4. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.
Gianandrea Vigilante.
Link utili: P2P , approvato il decreto Urbani. http://punto-informatico.it/p.asp?i=47374 Legge sul Diritto d’Autore e successive modifiche (L.633/1941). http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm Parte della bozza del Decreto Legge Urbani. http://www.interlex.it/copyright/urbani.htm
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