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La pubblicazione del Decreto Urbani conferma le anticipazionia cura di Gianni 24.03.04 IL testo dell’articolo 1
DECRETO-LEGGE 22 marzo 2004, n.72 (Estratto)
Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello spettacolo. (GU n. 69 del 23-3-2004)
testo in vigore dal: 24-3-2004 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare il fenomeno della diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonche' per il sostegno finanziario e lo sviluppo delle attivita' cinematografiche, dello spettacolo e dello sport; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e assimilate
1. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere;». 2. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «2-bis. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, e' punito, purche' il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1500, nonche' con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo. 2-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 2-bis e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.». 3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter e di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate. 4. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i fornitori di connettivita' e di servizi comunicano alle autorita' di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. 5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero dell'autorita' giudiziaria, per le violazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettivita' e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i contenuti segnalati. 6. I fornitori di connettivita' e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo 174-ter, commi 2-bis e 2-ter, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorita' giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50.000 a Euro 250.000. Per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
Alcune divergenze dalla bozza
Il tanto discusso decreto Urbani è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°69 del 23-3-2004 come Decreto Legge n°72 del 22 Marzo 2004. Il testo pubblicato è parzialmente divergente dalla bozza precedentemente analizzata (cfr.”Approvato il Decreto Urbani : colpita la pirateria cinematografica”). Fatto salvo quanto già detto, valutiamo le novità. Al secondo comma del decreto troviamo le prima discrepanza di tipo meramente formale; anziché inserire un 3° e 4° comma all’articolo174-ter, si è preferito rispettivamente denominarli commi 2-bis e 2-ter. Trattando, invece, di modifiche sostanziali, è da rilevare la scomparsa sul finire del nuovo comma 2-bis (ex comma 3 art.173-ter, nella bozza) della sanzione di 2000 euro nel caso dell’uso di tecniche volte ad occultare le comunicazioni. Al 4° comma del decreto scompare la previsione che voleva la risoluzione di diritto dei contratti intercorrenti tra ISP e soggetto sanzionato. Tale disposizione, innovativa in questa materia, avrebbe potuto avere risvolti inaspettati e , probabilmente, una dubbia efficacia nell’ostacolare la reiterazione degli illeciti. Significative innovazioni si hanno in merito ai commi 5 e 6 . Nel prevedere rispettivamente un obbligo di collaborazione e di informazione in capo agli ISP (Internet Service Provider) nei confronti del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero dell'autorità giudiziaria , vengono fatti salvi gli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo n° 70/2003. Tale decreto recepisce nel nostro ordinamento la direttiva europea n° 31/2000 in merito all’e-commerce; nello specifico i richiamati articoli definiscono le responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione (ISP). Prima di proseguire è poi opportuno notare che nei commi in oggetto è stato introdotto l’ovvio riferimento alla autorità giudiziaria, inspiegabilmente assente nella bozza. In merito alle responsabilità degli ISP possiamo brevemente sottolineare che l’art.14 ne precisa l’ambito relativamente all’attività di semplice trasporto (il Mere conduit , ad esempio servizi di posta o di connessione ad internet), l’art.15 per l’attività di memorizzazione temporanea (Caching, cioè memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta ) e l’art.16 per attività di memorizzazione di informazioni (Hosting, cioè la messa a disposizione di uno spazio server per siti e pagine web). Estremamente rilevante è però l’art.17 , da me fortuitamente già citato nell’analizzare la bozza, che stabilisce l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza e di ricerca sulle informazioni da parte degli ISP. Esso enuncia quanto segue:
“1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:
3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”.
“In sostanza, dice il testo, i fornitori di servizi non hanno alcuna responsabilità per i contenuti, a condizione che non intervengano in alcun modo sui contenuti stessi, il che è già ampiamente previsto dal nostro ordinamento (e da qualsiasi ordinamento di un paese democratico). Tuttavia la formulazione delle norme è tale da ingenerare non poche perplessità in relazione alla natura degli interventi dei fornitori di servizi, perché è noto che le attività di trasmissione e instradamento delle informazioni comportano sempre qualche forma di ‘intervento’ che potrebbe rientrare tra le cause di non esenzione della responsabilità. E' ovvio che, ai fini dell'attribuzione di una responsabilità, il giudice indagherà su quello che i giuristi chiamano "l'elemento soggettivo dell'illecito", dovrà cioè stabilire se l'intervento del provider sui contenuti sia una mera operazione tecnica o se vi sia l'intenzione di influire in qualche modo sui contenuti stessi: solo in questo caso si potrà parlare di responsabilità del fornitore.” (M. Cammarata, in un articolo sul sito Interlex).
Al 7° comma del decreto Urbani sono confermate le sanzioni da 50.000 a 250.000 in caso di mancato rispetto degli obblighi di collaborazione ed informazione dei commi 4, 5 e 6. La novità risiede nella ulteriore assoggettamento dell’ISP inosservante gli obblighi dei commi 5 e 6 a quanto previsto dal comma 3 , art.17 d.lgs. n°70/2003: l’essere civilmente responsabile (ex. art. 2043c.c.) nei confronti dei titolari dei diritti cinematografici.
Conclusioni
Come ho già avuto modo di osservare, a mio modesto parere il decreto Urbani non risulta un provvedimento di particolare rilevanza rispetto alle norme precedenti, anche se potrebbe divenirlo soprattutto per come è stato percepito dai più. In realtà le sanzioni penali restano immutate; quelle amministrative hanno avuto un lieve incremento monetario. Sicuramente più stringenti i nuovi obblighi imposti agli ISP, ma non tali da comportare, come alcuni sostengono, la trasformazione dei provider in poliziotti infirmatici del copyright. In realtà le sanzioni sono previste se essi sanno e non agiscono, bastando il non sapere troppo a disinnescare il tutto. Senza poi dimenticare che se gli ISP sapessero di attività illecite occorrerebbe, per sanzionarli, dimostrare tale conoscenza e la conseguente inattività. Quindi si avrà collaborazione maggiore dagli ISP, ma senza che essi debbano sentirsi particolarmente minacciati da tali previsioni. La pirateria cinematografica, perché solo essa è attualmente colpita dal decreto, dubito andrà in crisi per così poco. Riepilogando le normePer concludere è forse opportuno riportare come risulteranno attualmente gli articoli novellati dai primi due commi del Decreto Urbani riguardanti le sanzioni penali ed amministrative. Senza dimenticare che, essendo un decreto legge, tali modifiche dovranno essere confermate o riviste, entro 60 giorni dalla pubblicazione, da una legge di conversione; altrimenti dovranno considerarsi come mai apposte. Art. 171-ter (Legge 633/1941) 1. È punito, se il
fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini
di lucro: 2. È punito con la
reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni
di lire chiunque: 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per
uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
Art. 174-ter (Legge 633/1941) 1.Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. 2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale 2-bis. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, e' punito, purche' il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1500, nonche' con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo. 2-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 2-bis e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.
Gianandrea Vigilante
Link Utili: Decreto legge n°72/2004 (Decreto Urbani) http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/04072d.htm Legge sul diritto d’autore (L.633/1941) http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#171-bis Sotto torchio gli operatori della Rete
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