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La pubblicazione del Decreto Urbani conferma le anticipazioni

 a cura di Gianni

24.03.04

IL testo dell’articolo 1

 

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2004, n.72 (Estratto)

 

Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello spettacolo. (GU n. 69 del 23-3-2004)

 

testo in vigore dal: 24-3-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare

disposizioni  per contrastare il fenomeno della diffusione telematica

abusiva di materiale audiovisivo, nonche' per il sostegno finanziario

e  lo  sviluppo  delle attivita' cinematografiche, dello spettacolo e

dello sport;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 12 marzo 2004;

Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del

Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, di concerto con i

Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  della  giustizia,  delle

comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;

 

E m a n a

 

il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.

 

Misure  di  contrasto  alla  diffusione  telematica  abusiva di opere

cinematografiche e assimilate

 

1.  Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.

633,  e  successive  modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la

seguente:

«a-bis)  in  violazione  dell'articolo 16, diffonde al pubblico per

via  telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra

utenti,  un'opera  cinematografica  o assimilata protetta dal diritto

d'autore,  o  parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi

genere;».

2.  All'articolo  174-ter  della  legge  22 aprile  1941, n. 633, e

successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis.  Chiunque,  in  violazione  dell'articolo  16,  diffonde al

pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione

di  file  fra  utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta

dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di

qualsiasi  genere,  ovvero,  con  le  medesime  tecniche,  fruisce di

un'opera cinematografica o parte di essa, e' punito, purche' il fatto

non  concorra  con  i  reati  di  cui  al  comma  1,  con la sanzione

amministrativa pecuniaria di Euro 1500, nonche' con la confisca degli

strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su

un  giornale  quotidiano  a diffusione nazionale e su di un periodico

specializzato nel settore dello spettacolo.

2-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad

incentivare  la  diffusione  delle  condotte di cui al comma 2-bis e'

punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2000 e con

le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.».

3.   Il   Dipartimento   della  pubblica  sicurezza  del  Ministero

dell'interno   raccoglie   le   segnalazioni   di  interesse  per  la

prevenzione  e  la  repressione  delle violazioni di cui alla lettera

a-bis)  del  comma  2 dell'articolo 171-ter e di cui ai commi 2-bis e

2-ter  dell'articolo  174-ter  della  legge 22 aprile 1941, n. 633, e

successive    modificazioni,   assicurando   il   raccordo   con   le

Amministrazioni interessate.

4.   A  seguito  di  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria,  i

fornitori  di connettivita' e di servizi comunicano alle autorita' di

polizia  le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione

dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

5.  Su  richiesta  del  Dipartimento  della  pubblica sicurezza del

Ministero  dell'interno  ovvero  dell'autorita'  giudiziaria,  per le

violazioni  di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 174-ter della

legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo

quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo

9 aprile  2003,  n.  70,  i  fornitori  di connettivita' e di servizi

pongono  in  essere  tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai

siti o a rimuovere i contenuti segnalati.

6.  I  fornitori  di  connettivita'  e di servizi che abbiano avuto

effettiva  conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare

le  fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis),

e  all'articolo  174-ter,  commi 2-bis e 2-ter, della legge 22 aprile

1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il

Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del  Ministero dell'interno

ovvero  l'autorita'  giudiziaria,  fatto  salvo quanto previsto dagli

articoli 14,  15,  16  e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.

70.

7.  La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 e' punita

con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da Euro 50.000 a Euro

250.000.  Per  le  violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e'

fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto

legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

 

Alcune divergenze dalla bozza

 

Il tanto discusso decreto Urbani è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°69 del 23-3-2004 come Decreto Legge n°72 del 22 Marzo 2004. Il testo pubblicato è parzialmente divergente dalla bozza precedentemente analizzata  (cfr.”Approvato il Decreto Urbani : colpita la pirateria cinematografica”). Fatto salvo quanto già detto, valutiamo le novità.

Al secondo comma del decreto troviamo le prima discrepanza di tipo meramente formale; anziché inserire un 3° e 4° comma all’articolo174-ter, si è preferito rispettivamente denominarli commi 2-bis e 2-ter.

Trattando, invece, di modifiche sostanziali, è da rilevare la scomparsa sul finire del nuovo comma 2-bis (ex comma 3 art.173-ter, nella bozza) della sanzione di 2000 euro nel caso dell’uso di tecniche volte ad occultare le comunicazioni.  

Al 4° comma del decreto scompare la previsione che voleva la risoluzione di diritto dei contratti intercorrenti tra ISP e soggetto sanzionato. Tale disposizione, innovativa in questa materia, avrebbe potuto avere risvolti inaspettati e , probabilmente, una dubbia efficacia nell’ostacolare la reiterazione degli illeciti.

Significative innovazioni si hanno in merito ai commi 5 e 6 . Nel prevedere rispettivamente un obbligo di collaborazione e di informazione in capo agli ISP (Internet Service Provider) nei confronti del Dipartimento  della  pubblica sicurezza del Ministero  dell'interno  ovvero  dell'autorità giudiziaria , vengono fatti salvi gli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo n° 70/2003. Tale decreto recepisce nel nostro ordinamento la direttiva europea n° 31/2000 in merito all’e-commerce; nello specifico i richiamati articoli definiscono le responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione (ISP). Prima di proseguire è poi opportuno notare che nei commi in oggetto è stato introdotto l’ovvio riferimento alla autorità giudiziaria, inspiegabilmente assente nella bozza.

In merito alle responsabilità degli ISP possiamo brevemente sottolineare che l’art.14 ne precisa l’ambito relativamente all’attività di semplice trasporto (il Mere conduit , ad esempio servizi di posta o di connessione ad internet), l’art.15 per l’attività di memorizzazione temporanea (Caching, cioè memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta ) e l’art.16 per attività di memorizzazione di informazioni (Hosting, cioè la messa a disposizione di uno spazio server per siti e pagine web). Estremamente rilevante è però l’art.17 , da me fortuitamente già citato nell’analizzare la bozza, che stabilisce l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza e di ricerca sulle informazioni da parte degli ISP. Esso enuncia quanto segue:

 

1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:

  1. ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;
  2. a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”.

 

“In sostanza, dice il testo, i fornitori di servizi non hanno alcuna responsabilità per i contenuti, a condizione che non intervengano in alcun modo sui contenuti stessi, il che è già ampiamente previsto dal nostro ordinamento (e da qualsiasi ordinamento di un paese democratico). Tuttavia la formulazione delle norme è tale da ingenerare non poche perplessità in relazione alla natura degli interventi dei fornitori di servizi, perché è noto che le attività di trasmissione e instradamento delle informazioni comportano sempre qualche forma di ‘intervento’ che potrebbe rientrare tra le cause di non esenzione della responsabilità.

E' ovvio che, ai fini dell'attribuzione di una responsabilità, il giudice indagherà su quello che i giuristi chiamano "l'elemento soggettivo dell'illecito", dovrà cioè stabilire se l'intervento del provider sui contenuti sia una mera operazione tecnica o se vi sia l'intenzione di influire in qualche modo sui contenuti stessi: solo in questo caso si potrà parlare di responsabilità del fornitore.” (M. Cammarata, in un articolo sul sito Interlex).

 

Al 7° comma del decreto Urbani sono confermate le sanzioni da 50.000 a 250.000 in caso di mancato rispetto degli obblighi di collaborazione ed informazione dei commi 4, 5 e 6. La novità risiede nella ulteriore assoggettamento dell’ISP inosservante gli obblighi dei commi 5 e 6 a quanto previsto dal comma 3 , art.17 d.lgs. n°70/2003: l’essere civilmente responsabile (ex. art. 2043c.c.) nei confronti dei titolari dei diritti cinematografici.

 

Conclusioni

 

Come ho già avuto modo di osservare, a mio modesto parere il decreto Urbani non risulta un provvedimento di particolare rilevanza rispetto alle norme precedenti, anche se potrebbe divenirlo soprattutto per come è stato percepito dai più. In realtà le sanzioni penali restano immutate; quelle amministrative hanno avuto un lieve incremento monetario. Sicuramente più stringenti i nuovi obblighi imposti agli ISP, ma non tali da comportare, come alcuni sostengono, la trasformazione dei provider in poliziotti infirmatici del copyright. In realtà le sanzioni sono previste se essi sanno e non agiscono, bastando il non sapere troppo a disinnescare il tutto. Senza poi dimenticare che se gli ISP sapessero di attività illecite occorrerebbe, per sanzionarli, dimostrare tale conoscenza e la conseguente inattività. Quindi si avrà collaborazione maggiore dagli ISP, ma senza che essi debbano sentirsi particolarmente minacciati da tali previsioni. La pirateria cinematografica, perché solo essa è attualmente colpita dal decreto, dubito andrà in crisi per così poco.

 

Riepilogando le norme

Per concludere è forse opportuno riportare come risulteranno attualmente gli articoli novellati dai primi due commi del Decreto Urbani riguardanti le sanzioni penali ed amministrative. Senza dimenticare che, essendo un decreto legge, tali modifiche dovranno essere confermate o riviste, entro 60 giorni dalla pubblicazione, da una legge di conversione; altrimenti dovranno considerarsi come mai apposte.

Art. 171-ter (Legge 633/1941)

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
              a-bis)  in  violazione  dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via  telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti,  un'opera  cinematografica  o assimilata protetta dal diritto d'autore,  o  parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102­ quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

 

Art. 174-ter (Legge 633/1941)

1.Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171­quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale

2-bis.  Chiunque,  in  violazione  dell'articolo  16,  diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di  file  fra  utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi  genere,  ovvero,  con  le  medesime  tecniche,  fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, e' punito, purche' il fatto non  concorra  con  i  reati  di  cui  al  comma  1,  con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1500, nonche' con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un  giornale  quotidiano  a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.

2-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare  la  diffusione  delle  condotte di cui al comma 2-bis e' punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.

 

Gianandrea Vigilante

 

Link Utili:

Decreto legge n°72/2004 (Decreto Urbani)

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/04072d.htm

Legge sul diritto d’autore (L.633/1941)

http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#171-bis

Sotto torchio gli operatori della Rete
http://www.interlex.it/regole/torchio.htm

 

 

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