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Diritto d'autore: e la copia di backup??

a cura di Gianni

Fino a pochi mesi fa alla domanda se fosse possibile eseguire una copia di backup di materiali multimediali , legittimamente posseduti, era relativamente semplice dare risposta. Più precisamente dissi con molta sintesi:

Acquistando un software o un qualsiasi prodotto audiovisivo non si diventa "proprietari" dell'opera (es. film, brani musicali, ecc.) ma si diviene titolari di una licenza che ci garantisce un "diritto d'uso"; il nostro diritto riguarda ,quindi, con determinati limiti, il contenuto e non il supporto magnetico o ottico. E' per questo motivo che l'art. 64-ter L. 633/1941 (legge sul diritto d'autore) garantisce al "legittimo proprietario" di software (colui che lo acquista regolarmente) la possibilità di effettuare UNA ( e soltanto una!!!) copia di sicurezza dell'opera. Questo per evitare che un deperimento del supporto originale ci impedisca di esercitare il nostro diritto d'uso. E' evidente che la copia potrà utilizzarla, in alternativa all'originale, il solo legittimo proprietario. Queste disposizioni, dettate per il solo software, sono state estese dalla giurisprudenza anche a tutti i supporti audiovisivi e quindi CD audio, DVD, ecc. .Attenzione però: effettuare delle copie infrangendo i suddetti limiti integra un illecito penale “.

 

Oggi la questione non è più così semplice a seguito del mutato quadro normativo. All’approvazione della direttiva europea 29/2001 , nota come EUDC ( European Union Copyright Directive ) , è seguito il suo recepimento da parte del legislatore nazionale con il decreto legislativo 68 del 9 Aprile 2003; veniva così profondamente mutata la Legge 633/1941 sul diritto d’autore.

Fra le varie novità  ricordiamo anche la ben amata tassa sui supporti vergini detta “equo compenso” ex art. 71- septies (L.633/41) e determinata dell’art.39 del d.lgs.68/2003.

 A noi , comunque, interessa capire che fine abbia fatto il diritto a realizzare la copia di backup. La normativa è a dir poco caotica e scoordinata fino ad essere contraddittoria , ma procediamo per gradi.

Importanti novità nella legge 633/1941 si hanno in materia di copia privata dell’opera ( art. 71-sexies, comma 4 ) e misure tecnologiche di protezione ( art 102 –quater, comma 1 e comma 2 ). Prima di andare oltre va , però , precisato che la direttiva EUDC ( considerando n°50 ed art. 1 lettera a ) esclude dalla nuova disciplina i programmi per elaboratore (software) e che quindi i suddetti articoli della legge sul diritto d’autore riguardosa solo esclusivamente i prodotti audio e video.

In merito all’introduzione, con l’art 102–quater, comma 1 e 2, delle “misure tecnologiche di protezione” si può riportare che  : “1.I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti

2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o dì un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.

In merito alla copia privata dell’opera l’ art. 71-sexies, comma 4 afferma quanto segue : “i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.”

In sostanza abbiamo un diritto dei produttori a proteggere il materiale audio-video con varie misure tecnologiche che frustra notevolmente, per non dire che l’annulla, il diritto alla copia privata con funzioni di sicurezza. Infatti l’interpretazione prevalente dell’art. 71-sexies, comma 4 vorrebbe che il legittimo possessore di materiale audio-video digitale ,soggetto a protezione di vario tipo, non possa che effettuare solo una copia di tipo analogico ( cfr. “ … possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale…). Qualsiasi operazione di rimozione delle protezioni per ottenere una copia digitale configurerebbero una operazione di cracking illecita.

In merito ad operazioni illecite è opportuno sottolineare la novellazione della norma penale che tutela le opere audio-video presente all’art.171-ter della legge 633/1941. I soggetti perseguibili in base tale norma, però , va precisato che sono coloro che commettono i previsti abusi per uso non personale e cioè con fini di lucro. Detto ciò, particolare attenzione viene riservata alle misure tecnologiche di protezione ,anche in questa sede , vista la previsione della lettera f-bis); essa sanziona colui il quale “fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

A differenza dell’articolo appena visto, che integra un illecito penale, il novellato art.174-ter sanziona come illecito amministrativo determinati comportamenti purché compiuti solo per uso personale e quindi senza fine di lucro. Al primo comma è previsto:” Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171­quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale”. Va subito osservato che tale previsione è dettata ,rispetto a quanto fin qui visto, con portata più generale; si tutelano oltre il semplice audio- video anche prodotti informatici e multimediali (quindi software). Viene poi sanzionato anche il noleggio e l’acquisto degli strumenti idonei al superamento delle protezioni.

Concludendo per quanto riguarda l’audio-video possiamo dire che è previsto un diritto ad effettuare una ( e soltanto una ) copia privata ,anche digitale , dal prodotto legittimamente detenuto (art. 71-sexies, comma 4)  , purché impiegata dal solo legittimo proprietario ( cfr. in merito art. 71-sexies, comma 2) , a condizione che sul prodotto non siano apposte misure tecnologiche di protezione. In questo caso, infatti la copia digitale non è consentita ex art 71-sexies comma 4 , come detto poco sopra, potendosi solo realizzare una copia analogica: diversamente, tentando di fare copia digitale da digitale forzando le tecniche di protezione, si avrebbe una operazione di cracking. Essa , a seconda delle finalità lucrative o meno, sarebbe rispettivamente sanzionabile o penalmente (art. 171-ter) o amministrativamente ( ex.174-ter, che se non fosse chiaro integra il caso dell’utente domestico). Ad esempio i film in DVD sono prodotti digitali e per definizione protetti tecnologicamente; quindi di essi si potranno eventualmente realizzare solo copie analogiche, almeno secondo l’interpretazione sopra proposta e oggi prevalente. Bisogna , quindi, dimenticarsi dei DivX, il che appare veramente poco credibile.

 

Venendo al software esso è ancora regolato dal vecchio art. 64-tre precedente fonte normativa in merito al diritto di backup. Per quanto riguarda il software si configura un ostacolo alla copia di backup. Tale scoglio risiede nell’ art. 174-ter comma 1 il quale configura in caso di tentativo di copia volto a eludere misure tecnologiche di protezione, se effettuato per uso personale, una sanzione amministrativa di 154 euro , come già visto anche in materia di audio-video. Ricordiamo, come già detto, che è sanzionato anche il noleggio e l’acquisto degli strumenti idonei a al superamento delle protezioni. Quindi , in teoria , possedere una copia di CloneCD in grado di sproteggere il contenuto dei cd sarebbe sanzionabile. Il tutto appare veramente ridicolo! Si tratta di una trasposizione in sede di sanzione amministrativa di quanto più ampiamente previsto, in campo audio-video, nella norma penale qual è l’art. 171-ter lettera f-bis) (cfr. più sopra).

In materia di software la norma penale ex. art. 171-bis comma 1 non è stata oggetto di novellazione essendo già adeguata. Essa recita: “ Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità “.

Concludendo per quanto riguarda il software possiamo dire che è previsto un diritto ad effettuare una ( e soltanto una ) copia privata del prodotto legittimamente detenuto (art.64-ter) , purché impiegata dal solo legittimo proprietario, a condizione che sul prodotto non siano apposte misure tecnologiche di protezione. In questo caso, infatti la copia non è consentita, come detto poco sopra: diversamente, tentando di fare una copia forzando le tecniche di protezione, si avrebbe una operazione di cracking. Essa , a seconda dell’uso personale o meno, sarebbe rispettivamente sanzionabile o amministrativamente (ex 174-ter, che se non fosse chiaro integra il caso dell’utente domestico) o penalmente ( ex art. 171-bis, cioè in caso di finalità commerciale).

In poche parole, il povero utente domestico che ha noleggiato o acquistato strumenti per eludere le protezioni (come il pericolosissimo CloneCD) è sanzionabile amministrativamente, come il suo tentativo di rimuoverle. In presenza di tali protezioni non vi è altro modo di far valere il proprio diritto alla copia di sicurezza se non contattando, per iscritto è meglio, il produttore  richiedendogli un’altra copia. Se negata si potrà agire in giudizio nei suoi confronti. Il che non è ridicolo, ma qualche cosa di peggio.  [Son perfettamente d'accordo, NdR]

Tutto ciò potrebbe sembrare uno scherzo,ma non lo è assolutamente. Dimostrazione ne sono i problemi legali che la  Elaborate Bytes ha avuto in Europa con il suo software di masterizzazione , più volte citato, CloneCD. Tale software è stato venduto alla SlySoft , con sede ad Antigua (Caraibi): il tutto per quale motivo? Forse per avere meno problemi possibili con le normative capestro sul diritto d’autore? Non saprei proprio.

Quanto qui riportato è ciò che mi è parso di comprendere sia l’opinione prevalente in dottrina. Per avere qualche certezza, però, oltre che sperare in una nuova e seria legge sul diritto d’autore che si ricordi anche degli utenti finali, occorrerà attendere le prime sentenze su tali nuove norme. Nel  frattempo si faccia attenzione: ciò che l’anno scorso era un nostro diritto oggi, ben che vada, si è trasformato in illecito amministrativo.

 

Gianandrea Vigilante.


 

Link utili:

 

Legge sul diritto d’autore (L.633/1941) :

http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm

Decreto Lgs. 68/2003 :

http://www.interlex.it/testi/dlg0368.htm

Direttiva 2001/29/CE

http://www.interlex.it/testi/01_29ce.htm

Il nuovo diritto d’autore :

http://www.diritto.it/articoli/dir_autore/policella.html

 

L'attuazione va oltre le indicazioni comunitarie : http://www.interlex.it/copyright/minotti9.htm#top

La copia privata :

http://www.dirittodautore.it/quaderni.asp?mode=3&IDQ=48

Gli interventi in tema di diritto penale :

http://www.dirittodautore.it/quaderni.asp?mode=3&IDQ=57

Software pirata, l’acquisto è illecito amministrativo (ultimo articolo):

http://bollettinosegretari.interfree.it/scarsorendimento.htm

L’ equo compenso sui CD :

http://attivissimo.homelinux.net/antibufala/afdigitale/afdigitale.htm

Sito SIAE :

http://www.siae.it/index.asp

 

 

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