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Le garanzie del software commerciale

 a cura di Gianni

Il software quale opera dell’ingegno.

A tutti è capitato di acquistare un prodotto software o di audio-video, pagandolo a caro prezzo, e di goderselo in pieno. Ma se per disgrazia così non fosse e dovessero sorgere dei problemi, quali sono le garanzie che assistono questo tipo di beni? La risposta non è affatto scontata, infatti, i software, i  prodotti audio-video, e non solo, sono delle creazioni intellettuali e più precisamente delle opere dell’ingegno (ex art. 2575 cc).  Questo significa che, essendo beni immateriali, “acquistando un software o un qualsiasi prodotto audiovisivo non si diventa "proprietari" dell'opera (es. film, brani musicali, ecc.) ma si diviene titolari di una licenza che ci garantisce un "diritto d'uso"; il nostro diritto riguarda ,quindi, con determinati limiti, il contenuto e non il supporto magnetico o ottico”. Va precisato che qui ci si occuperà di software commerciale (e quindi non sviluppato su richiesta dell’acquirente) acquistato attraverso canali tradizionali; le  problematiche legate ad acquisti a distanza ed e-commerce si affronteranno , eventualmente, in altra sede.

I prodotti di cui parliamo sono sì beni immateriali, ma per essere commercializzati , almeno con i canali di vendita tradizionale, sono stati immagazzinati all’interno dei più vari supporti: sistemi a nastro, floppy di vario tipo, CD, DVD, minidisk, ecc. . Possiamo parlare , allora, di due contratti collegati: un contratto di compravendita con cui acquistiamo la proprietà del mero supporto materiale ( es. floppy, CD, DVD) e un contratto di locazione, al quale va ricondotta la licenza d’uso dell’opera dell’ingegno (il software, il film, la musica, ecc). Questo, almeno, a voler essere rigorosi, ma le opinioni si sprecano: vi è chi parla anche di semplice compravendita e chi di semplice locazione.

 Nei software l’approvazione delle condizioni di licenza è molto più evidente; si tratta di quella schermata che viene visualizzata prima dell’installazione ( e che nessuno legge…), al termine della quale vi sono le scritte “Accetto” e “Non Accetto”. Se non si accattano le condizioni, l’installazione non prosegue.

 

I tipi di garanzia

Su di un bene , generalmente, coesistono due tipi di garanzia : legale e di buon funzionamento.

La garanzia legale inerisce i difetti di conformità , o vizi , o mancanza della qualità promessa che il bene ha presentato sin dall’origine (es. si fa valere se acquisto un bene che non funziona o funziona male o è diverso da ciò che mi era stato presentato).

La garanzia di buon funzionamento (o commerciale) ha invece un oggetto diverso: non garantisce l’assenza di vizi originari , ma il fatto che non ne sopravvengano attraverso l’uso protratto, nel tempo, del bene.

Tali garanzie , però, variano a seconda del contratto concluso. In merito al software commerciale (su cui ci concentreremo), la natura del contratto stipulato per il suo ottenimento può essere di difficile individuazione , come detto poco sopra.

 

… nel contratto di compravendita …

Se tale contratto si considera una semplice compravendita di beni si applicheranno le garanzie della vendita.

Ex art. 1470 c.c. “ la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”.

 In merito ad essa occorre distinguere la vendita fatta da un imprenditore o professionista ( nell’esercizio della sua attività ) ad un consumatore ( chi acquista un qualsiasi bene mobile per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale: c.d. bene di consumo) da quella fatta ad un  altro professionista o imprenditore. Nel primo caso, per i beni di consumo quindi , il decreto legislativo n°24/2002 ha introdotto nel codice civile gli articoli dal 1519-bis al 1519-nonies aventi ad oggetto esclusivamente la garanzia legale ( eccetto l’art 1519-septies ). Tali norme si vanno ad aggiungere, non escludendone l’applicabilità se più favorevoli , alle normali disposizioni sulla garanzia legale della vendita previste agli artt. 1490 c.c. e seguenti. Solo queste ultime, invece , continuano a regolare la garanzia legale nei rapporti di vendita del secondo tipo, cioè professionali ( chi acquista un qualsiasi bene mobile per scopi inerenti l’attività imprenditoriale o professionale).La garanzia commerciale è univocamente regolata ,si tratti di beni di consumo o meno, dall’art. 1512c.c. ; al quale , per i soli beni di consumo, si aggiunge anche l’art. 1519-septies con alcune precisazioni. Va però evidenziato che la garanzia di buon funzionamento dei beni mobili venduti , prevista per un determinato periodo di tempo, deve essere espressamente pattuita nel contratto; in materia di software commerciale sarà molto difficile ,se non impossibile ,ottenere tale tipo di garanzia. Se presente , ex art. 1512 c.c. è consentito al compratore di richiedere ,entro trenta giorni dalla scoperta del difetto pena la decadenza , la riparazione o la sostituzione del bene. La relativa azione giudiziaria del compratore si prescrive in sei mesi da tale richiesta.

 E’ invece sempre prevista una garanzia legale, si tratti di beni di consumo o meno. In merito ai beni non di consumo l’art. 1490 c.c. prevede che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore; il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa. Ex. art. 1492 c.c. in questi casi il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo  e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi (art. 1493 c.c.). In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa (art. 1494 c.c.).Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi entro otto giorni dalla scoperta, salva diversa statuizioni delle parti o della legge. L’azione giudiziari si prescrive ,in ogni caso , entro un anno dalla consegna (art. 1495 c.c.).Secondo l’articolo 1497,invece , quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata , il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per l’inadempimento (artt. 1453-1462 c.c.), purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’articolo 1495.

Per quanto riguarda i beni di consumo  il d. lgs. n° 24/2002 ha introdotto importanti novità in tema di garanzia legale. Come prima cosa ha introdotto il concetto di beni di consumo come visto più sopra ; in secondo luogo ora il venditore è <<garante>> del consumatore essendo responsabile nei suoi confronti del bene venduto ed essendo suo onere fare poi causa al produttore. Il consumatore può fare valere i suoi diritti nei confronti del suo rivenditore che è l’ultimo anello di una più lunga catena di distribuzione. Quindi la normativa ha previsto che il venditore debba consegnare beni, non solo funzionanti , ma conformi al contratto (art. 1519-ter) di vendita ed è responsabile nei confronti del consumatore stesso per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difformità come prima cosa il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso (cfr. comma 5 art. 1519-quater) rispetto all'altro. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore.

Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.(art. 1519-quater c.c.).

La normativa prevede una serie di termini da osservare. Ricordiamo che la responsabilità del venditore sussiste quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene. Il consumatore deve però denunciare il difetto entro due mesi dalla scoperta , onere che non sussiste se se i difetti sono stati occultati o riconosciuti dallo stesso venditore. I difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna, si presumono già esistenti alla data della consegna, salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene (art. 1519-sexies c.c.). Questa ultima disposizione è di notevole importante perché consente di considerare tali difetti come vizi occulti presenti ab origine (e quindi valgono per forza le norme sulla garanzia legale) e non come vizi sopravvenuti per via dell’uso continuato ( che riguarderebbero la garanzia di buon funzionamento). Il punto debole della normativa , colmato almeno per i primi sei mesi come ora detto, è riuscire a capire la natura del vizio e stabilire ,quindi , se sia da applicarsi la garanzia legale o semplicemente quella commerciale (o di buon funzionamento). Contro eventuali abusi l’art. 1519-octies c.c. dispone che è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dalla normativa in oggetto. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

 

… e nel contratto di licenza d’uso

Secondo un diversa opinione , il contratto in questione non dovrebbe considerarsi come una compravendita, ma piuttosto come un contratto di licenza d’uso; ad esso conseguirebbe un diritto di utilizzazione dell’opera dell’ingegno qual è il software. In tal caso si è soliti individuare come applicabile la normativa in materia di locazione.

Ex art. 1571 c.c. “ la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”.

Fra le varie obbligazioni del locatore agli articoli 1578 e 1579 c.c.  viene affrontato il tema dei vizi occulti ( <<garanzia legale>>). Se la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito , il consumatore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore (il consumatore) i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi al momento della consegna (art. 1578 c.c.). La colpa è costituita dalla violazione di regole di normale diligenza, prudenza e perizia da osservare in determinate circostanze. La colpa è grave quando si ha la violazione, non solo della diligenza del buon padre di famiglia (uomo medio), ma anche di quel minimo di diligenza che nell’esercizio di un’attività o nell’adempimento di un dovere, tutti dovrebbero avere. Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha effetto , se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore, oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa (art. 1579c.c.).

Non bisogna poi dimenticare che in base all’art. 1575 c.c. n°2 il locatore deve mantenere il bene in stato da servire all’uso convenuto compiendo gli atti necessari. Anche per questo, in merito ai vizi sopravvenuti durante la locazione ( <<garanzia di buon funzionamento>>), l’art. 1581 c.c. dispone che ad essi si applichino le norme inerenti i vizi occulti, in quanto compatibili. Quindi si richiama ,anche per la garanzia di buon funzionamento , quanto visto, poco sopra , per la garanzia legale ex. art. 1578.

 A livello pratico  se il  software avesse problemi il consumatore potrà richiedere la riparazione o sostituzione dello stesso finanche la restituzione del prezzo pagato per la licenza, se i problemi non fossero risolti. In merito al software le riparazioni possono vedersi nelle numerose patch che le software-house oggi rilasciano. Per quanto riguarda la sostituzione, si ha principalmente quando i problemi derivino dal supporto materiale (es. graffi, aloni, errori di masterizzazione in fabbrica, ecc) : la sostituzione dello stesso, appunto, risolverà le disfunzioni. Tale prestazione potrà essere richiesta direttamente alla software-house (soluzione giuridicamente preferibile, ma forse più scomoda) o al negoziante presso cui abbiamo acquistato il bene. Vi potrà essere anche sostituzione,  soprattutto rivolgendosi direttamente al produttore, per ottenere una versione più aggiornata del prodotto se ciò servisse. Nel caso in cui la riparazione o sostituzione non diano i risultati dovuti, la restituzione del prezzo pagato è l’unica soluzione, ma sicuramente anche la più difficoltosa da ottenere. Per essa dovrete rivolgervi al venditore perché il produttore  non provvederà sicuramente.

 

La soluzione preferibile

La soluzione giuridicamente più corretta è , come anticipato, quella che configura i due contratti come collegati fra loro: compravendita per il supporto materiale; locazione per l’opera dell’ingegno. Questo significa che i problemi che affliggono il solo supporto ( rotture , graffi, aloni ecc.)  seguiranno le garanzie ,sopra viste , sulla vendita; mentre il software in senso stretto quelle analizzate in tema di locazione.

 

Altre norme che ci tutelano

Non bisogna poi dimenticare un problema alquanto diffuso: il tentativo di molte software-house di limitare, per non dire escludere, le suddette garanzie. Si cerca , cioè, di dire al povero utente: “hai avute dei problemi? Non ti aspettare che io ne risponda, l’ho solo programmato e venduto.” Queste clausole limitative di responsabilità ,solo perché apposte da grandi multinazionali , non significa siano realmente valide. Oltre a riportare l’attenzione su quanto già visto più sopra in merito alla compravendita ( art. 1519-octies c.c.) e in merito alla locazione (art. 1579c.c.); in questo caso ricorre anche in nostro favore il codice civile con la diversa disposizione sui contratti in serie. L’articolo 1341c.c. (Condizioni generali di contratto), recependo la direttiva CEE 93/13 del 5 Aprile 1993,al secondo comma dichiara che in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità… (le cosiddette clausole vessatorie). Questo comporta che le limitazioni avranno efficacia solo se, dopo averle accettate nel contratto, vengono nuovamente approvate per iscritto rendendone palese l’accettazione. La loro sola accettazione nel contratto ne comporta l’inefficacia di diritto. Ricordate quanto detto all’inizio? Vi è la schermata che contiene i termini del contratto con alla fine le scritte “Accetto” e “Non Accetto”. Ciccando su “Accetto” si approva il contratto , ma non le clausole vessatorie ,limitative di responsabilità ,in esso contenute; perché siano valide esse dovrebbero essere oggetto di una seconda, e apposita, schermata in cui viene proposta una nuova scelta “Accetto” e “Non Accetto”. Questo, se fate attenzione , non accade praticamente mai. Le limitazioni di responsabilità contenute nel contratto saranno inefficaci : come se non ci fossero, per il consumatore.

 

Se però le multinazionali avessero avuto una consulenza legale decente ,in merito alla nostre normative , in caso di efficacia di tali clausole si ricorda comunque l’articolo 1229 c.c. (Clausole di esonero da responsabilità), I comma: è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore [le software-house] per dolo o per colpa grave. La colpa è grave quando si ha la violazione, oltre che della diligenza del buon padre di famiglia (uomo medio) , di quel minimo di diligenza richiesto nell’esercizio di un’attività o nell’adempimento di un dovere.

 

Concludendo

Quello che si vuole dire in questa sede è che se si acquista un software, del quale il nostro computer soddisfa i requisiti hardware e software , gli eventuali problemi ,a noi non imputabili, devono essere risolti da coloro che vendono il prodotto. Non bisogna rassegnarsi, soprattutto se pagato a caro prezzo, dicendo: “ pazienza non funziona, devo accantonarlo; se lo avessi saputo non lo avrei comprato”. Per farli vale, però, i propri diritti vanno prima conosciuti , ma qui si spera di avervi già dato una mano. A chi poi avesse preso a cuore l’argomento o volesse strapazzare qualche furbacchione (commercianti e software-house  onesti esistono, ma spesso alcuni sostengono che è la luna a scaldare la terra) oltre a rinfrescare i diritti del consumatore al nostro interlocutore, è bene ricordargli la sede in cui farli valere. Il giudice di pace è competente per cause su beni mobili di valore complessivo fino a 2.582,28 euro, giudica secondo equità ( cioè non secondo la legge , ma secondo il suo equilibrio ) controversie fino a 1032,91 euro ; si può stare in giudizio davanti al giudice di pace anche senza avvocato (il che rende plausibile il tutto) in cause di valore fino ai 516,46 euro , oltre i quali occorre necessariamente un patrocinatore. Salvo il caso in cui crediate veramente in ciò che fate, questa soluzione, anche se meno strana di come appaia , è ovviamente sconsigliabile perché piuttosto complessa e lunga : le udienze sono distanziate di parecchi mesi. Queste disposizioni processuali, invece, le ricordo appunto perché mostrarsi consapevoli dei propri diritti e agitare lo spauracchio della parole “giuuudiiiceeee” può riuscire dove altro ha fallito. Se poi aveste fegato… avanti pure, eventualmente consultate le associazioni dei consumatori (altro punto su cui fare eventualmente leva) per avere qualche consiglio utile.

 

 

Gianandrea Vigilante.

 

Appendice Normativa

 

Articoli estratti dal Codice Civile

 

1229. Clausole di esonero da responsabilità. — È nullo [1419] qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore [1228] per dolo o per colpa grave.

 È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari [1228] costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

 

1341. Condizioni generali di contratto. — Le condizioni generali di contratto [1342, 1679, 2211] predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza [1176, 1370].

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [1229], facoltà di recedere dal contratto [1373] o di sospenderne l’esecuzione [1461], ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze [2965], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [1462], restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [1379, 1566, 2596], tacita proroga o rinnovazione del contratto [1597, 1899], clausole compromissorie [c.p.c. 808] o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria [1370; c.p.c. 6, 28, 29, 30, 413].

 

1490. Garanzia per i vizi della cosa venduta. — Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi [1491] che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore [2922].

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa [1229] .

 

1575. Obbligazioni principali del locatore. — Il locatore deve:

1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione [1177, 1617];

2) mantenerla in stato da servire all’uso convenuto [1576, 1577, 1584];

3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione [1585, 1586].

 

 

1578. Vizi della cosa locata. — Se al momento della consegna la cosa locata [2254] è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito [1490, 1491, 1667, 1698, 2226], il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili [1580].

 Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi al momento della consegna [14942, 1812, 1821].

 

1579. Limitazioni convenzionali della responsabilità. — Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità [1229] del locatore per i vizi della cosa non ha effetto,

se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore, oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa [1490, 1580, 1581].

 

1581. Vizi sopravvenuti. — Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione [1578-1580].

 

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24

Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B [1];

Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1. Disciplina della vendita dei beni di consumo

1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile [2] è inserito il seguente paragrafo: "1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.

1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

Ai fini del presente paragrafo si intende per:

a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:

1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;

2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

3) l'energia elettrica;

c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;

d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;

f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

 1519-ter (Conformità al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;

d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:

a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;

b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;

c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.

Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.

Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

Ai fini di cui al comma terzo è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;

b) dell'entità del difetto di conformità;

c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;

b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.

Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

 1519-sexies (Termini). - Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.

La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:

a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;

b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonchè il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.

È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni del presente paragrafo non escludono nè limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".

Articolo. 2. Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

 

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